La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto.
Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.